| I settantasette anni che ci hanno fottuto |
[Feb. 1st, 2008|05:46 pm] |
Abbiamo quindi ritenuto una buona misura, e consona a un corretto giudizio, che a nessun uomo sia negata la facoltà di aderire ai riti dei Cristiani, o di qualsiasi altra religione a cui lo dirigesse la sua mente, cosicché la Divinità suprema, alla cui devozione ci dedichiamo liberamente, possa continuare ad accordarci benevolenza e favore. Di conseguenza vi facciamo sapere che, senza riguardo per qualsiasi ordine precedente riguardante i Cristiani, a tutti coloro che scelgono di seguire tale religione deve essere permesso di rimanervi in assoluta libertà, e non devono essere disturbati in alcun modo. E crediamo che sia giusto ribadire che, tra le cose affidate alla tua responsabilità, l'indulgenza che abbiamo accordato ai Cristiani in materia religiosa è ampia e senza condizioni; e che tu capisca che allo stesso modo l'esercizio aperto e tranquillo della propria religione è accordato a tutti gli altri, alla stessa maniera dei Cristiani. Infatti è opportuno per la stabilità dello stato e per la tranquillità dei nostri tempi che a ogni individuo sia accordato di praticare la religione secondo la propria scelta; e su questo non prevediamo deroghe, per l'onore dovuto a ogni religione.
(Editto di Milano, Costantino il Grande, 313 d.C.)
Vogliamo che tutte le nazioni che sono sotto nostro dominio, grazie alla nostra carità, rimangano fedeli a questa religione, che è stata trasmessa da Dio a Pietro apostolo, e che egli ha trasmesso personalmente ai Romani, e che ovviamente è mantenuta dal Papa Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria, persona con la santità apostolica; cioè dobbiamo credere conformemente con l'insegnamento apostolico e del Vangelo nell’unità della natura divina di Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uguali nella maestà e nella Santa Trinità. Ordiniamo che il nome di Cristiani Cattolici avranno coloro i quali non violino le affermazioni di questa legge. Gli altri li consideriamo come persone senza intelletto e ordiniamo di condannarli alla pena dell’infamia come eretici, e alle loro riunioni non attribuiremo il nome di chiesa; costoro devono essere condannati dalla vendetta divina prima, e poi dalle nostre pene, alle quali siamo stati autorizzati dal Giudice Celeste.
(Editto di Tessalonica, Teodosio I, 390 d.C.)
(L'impressionante confronto l'ho visto in questa bella mostra. Dai tempi della scuola mi ricordavo solo il primo editto, chissà come mai.) |
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